Legge Gelli: arrivano i decreti attuativi
I decreti attuativi della Legge Gelli prendono forma in vista dell’intesa finale della Conferenza Stato Regioni.
Grossi passi avanti sono stati compiuti, in particolare per quanto concerne i requisiti minimi delle polizze assicurative e la loro efficacia temporale, i massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative per strutture e liberi professionisti, i requisiti minimi per le “analoghe misure”.
Vediamo brevemente nel dettaglio gli aspetti salienti.
Requisiti minimi delle polizze assicurative.
Per quanto riguarda le strutture, viene ribadito quanto espresso nell’articolo 10, comma 1 della Legge Gelli, ovvero l’obbligatorietà di essere provviste di copertura assicurativa o di analoghe misure per la RCT e la RCO. Queste garanzie tutelano anche gli esercenti la professione sanitaria, fatti salvi i casi di colpa grave, per i quali viene ribadito l’obbligo da parte del sanitario di stipulare adeguata polizza.
Massimali minimi per le Strutture Sanitarie
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Strutture ambulatoriali e laboratori di analisi:
massimale per sinistro € 1.000.000,00
massimale per anno € 3.000.000,00
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Strutture che non svolgono attività chirurgica/ortopedica/anestesiologica e di parto, comprese le Strutture Socio Sanitarie residenziali e semiresidenziali:
massimale per sinistro € 2.000.000,00
massimale per anno € 6.000.000,00
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Strutture che svolgono attività chirurgica/ortopedica/anestesiologica e di parto:
massimale per sinistro € 5.000.000,00
massimale per anno € 15.000.000,00
Massimali minimi per i singoli professionisti
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Esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica/ortopedica/anestesiologica e di parto:
massimale per sinistro € 1.000.000,00
massimale per anno € 3.000.000,00
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Esercenti la professione sanitaria che svolgono attività chirurgica/ortopedica/anestesiologica e di parto:
massimale per sinistro € 2.000.000,00
massimale per anno € 6.000.000,00
Le “analoghe misure” per le strutture
Per “analoghe misure”
si intende l’assunzione diretta del rischio, totale o parziale, per le coperture RCT e RCO.
E’ prevista la creazione di
due fondi:
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Fondo Rischio, a copertura dei rischi individuabili al termine dell’esercizio e che possono dare luogo a richieste di risarcimento.
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Fondo riserva sinistri, messo a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri e comprende l’ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell’esercizio o nel corso di quelli precedenti, relative a sinistri denunciati e non ancora pagati.
Le figure professionali necessarie:
- Medico legale
- Liquidatore
- Risk Manager
La gestione del rischio sanitario, attraverso le attività di identificazione e monitoraggio degli eventi avversi, consente, in caso di subentro di un’impresa di assicurazione, la possibilità di fornire le informazioni minime per una corretta quotazione.
Infine, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto e in conformità dei requisiti minimi definiti:
- Gli assicuratori dovranno adeguare i contratti di assicurazione
- Le strutture sanitarie dovranno adeguare le misure organizzative e finanziarie previste
Per chiarire ogni vostro dubbio e rispondere a tutte le vostre domande siamo sempre a vostra disposizione allo 02-89.786.830/82, non esitate a contattarci!
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