Con l'entrata in vigore della legge Gelli, un solo aspetto è certo: la responsabilità della struttura sanitaria privata si aggrava, a fronte di un alleggerimento della posizione degli esercenti la professione sanitaria. In particolare, infatti, ai sensi dell’art. 7 della legge Gelli, le strutture potranno essere chiamate a rispondere direttamente ex art. 1228 dell’operato degli esercenti la professione sanitaria (non solo dipendenti ma anche liberi-professionisti) che esercitano la loro attività professionale al loro interno e la possibilità di rivalsa verso gli operatori sanitari (disciplinata dall’art. 9 della medesima legge) è  fortemente limitata: è quindi indispensabile che la Struttura sia munita di una copertura assicurativa adeguata.

ASSIMEDICI S.r.l.
Corporate Department
Dott.ssa Serena Bocchi

LE NOSTRE SOLUZIONI

Le nostre offerte prevedono:

  • l’inclusione in copertura, oltre alla responsabilità per fatto della struttura, della responsabilità che a qualunque titolo ricada sulla stessa per danni causati dai soggetti di cui sia chiamata a rispondere ai sensi di legge (quindi, in linea con le recenti modifiche legislative, anche del danno causato dall’operato degli esercenti liberi professionisti);
  • l’inclusione in copertura della responsabilità personale dei dipendenti (medici e altri operatori sanitari), come previsto dalla legge Gelli (art. 10);
  • gli esercenti la professione sanitaria, liberi professionisti, sono tenuti a stipulare una polizza individuale a copertura della propria responsabilità personale verso terzi, in linea con quanto stabilito dall’art. 10 comma 2 della citata legge Gelli;
  • La responsabilità civile del Direttore Sanitario per danni involontariamente cagionati a terzi.